Art. 6. R i c o r s i 1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'Albo e' ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale. 2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica. 3. Il presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. 4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.