Art. 6.
                            R i c o r s i
 
  1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o
di cancellazione, dall'Albo e' ammesso ricorso  al  presidente  della
Giunta regionale.
  2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa notifica.
  3.  Il presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del ricorso.
  4.  La  presentazione  del  ricorso  sospende  gli  effetti   della
cancellazione fino alla pronuncia definitiva.