Art. 7.
         Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi.
 
  1. Le cooperative sociali partecipano alle attivita' concernenti il
settore dei servizi socio-assistenziali  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti  dalla  legge  regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive
modificazioni.
  2. Le cooperative sociali partecipano alle attivita' concernenti  i
settori  dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto
dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31  e
16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Le convenzioni di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del
1988  e  successive modifiche ed integrazioni, all'art. 9 della legge
regionale n. 31 del 1984 ed all'art. 33 della legge regionale  n.  35
del   1987,   stipulate  con  cooperative  sociali  o  loro  consorzi
regolarmente iscritti all'Albo di cui  al  titolo  I  della  presente
legge,  debbono    essere conformi allo schema di convenzione-tipo di
cui al successivo titolo III.