Art. 7. Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi. 1. Le cooperative sociali partecipano alle attivita' concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni. 2. Le cooperative sociali partecipano alle attivita' concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le convenzioni di cui all'art. 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 9 della legge regionale n. 31 del 1984 ed all'art. 33 della legge regionale n. 35 del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione-tipo di cui al successivo titolo III.