Art. 8. Raccordo con le attivita' di formazione professionale 1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'art. 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali. 2. L'Amministrazione regionale e' inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attivita' di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformita' alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.