Art. 8.
        Raccordo con le attivita' di formazione professionale
 
  1. L'Amministrazione regionale,  anche  sulla  base  di  specifiche
richieste    presentate    dalle   organizzazioni   cooperativistiche
legalmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 del decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577 e
successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro
emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di
formazione professionale di cui all'art. 13 della legge  regionale  1
giugno   1979,  n.  47,  corsi  di  formazione  professionale  aventi
particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.
  2. L'Amministrazione regionale e' inoltre autorizzata, nel rispetto
delle normative vigenti inerenti  la  parametrazione  dei  costi  dei
corsi  di  formazione  professionale,  a  sostenere  i  costi  per le
attivita' di formazione delle persone svantaggiate appartenenti  alle
cooperative  sociali,  sia  rivolta  ad  esse  in  via esclusiva, sia
finalizzate  al  loro  inserimento  in  sovrannumero  nei  corsi  per
normodotati,  svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni
delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui
all'art. 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformita' alle
disposizioni in materia contenute nelle note  di  specificazione  dei
piani  annuali  di  formazione professionale e sulla base di progetti
approvati dalla stessa Amministrazione regionale.