Art. 10.
                    Affitto, locazione, comodato
 
  1. I beni  appartenenti  al  patrimonio  disponibile  dell  Regione
possono  essere  dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo
le norme del codice civile e delle leggi speciali, con  provvedimento
della Giunta regionale.
  2.  I  relativi  contratti  possono  essere  conclusi  a seguito di
trattativa privata preceduta dalla pubblicazione  di  avvisi  in  cui
siano  indicati  i  beni  di  cui  al comma 1; nel caso vi siano piu'
richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.
  3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parita'
di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14 comma  2,  a
favore del precedente locatario o affittuario.
  4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale
9  agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare
regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della  legge  regionale
14  gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria per gli anni 1994/1996) per
le locazioni di unita' abitative locate a persone ultrasessantenni  o
aventi nel propri nucleo familiare una persona con handicap.
  5.  Fatta  eccezione  per  gli  interventi di sostegno alle imprese
industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla
cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6  luglio  1984,
n.  30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive
modificazioni, i  beni  immobili  del  patrimonio  disponibile  della
Regione  possono  essere  concessi  in  godimento, a titolo gratuito,
esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per
lo   svolgimento   delle   loro   attivita'   istituzionali   qualora
riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in  ambito  sociale,
culturale o educativo.