Art. 10. Affitto, locazione, comodato 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile dell Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale. 2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano piu' richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa. 3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parita' di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'art. 14 comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario. 4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria per gli anni 1994/1996) per le locazioni di unita' abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel propri nucleo familiare una persona con handicap. 5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.