Art. 11. Alloggi di servizio 1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro e' inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione, disposto dalla Giunta regionale, e' corredato di un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario. 2. Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi. 3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale valdostano.