Art. 11.
                         Alloggi di servizio
 
  1.  Gli  alloggi  assegnati a custodi o a personale la cui presenza
sul luogo di lavoro e' inderogabilmente richiesta  per  l'adempimento
di  un  pubblico  servizio  sono  concessi  gratuitamente.  L'atto di
concessione, disposto dalla Giunta  regionale,  e'  corredato  di  un
disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.
  2.  Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria
manutenzione e quelle per i consumi.
  3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio  per
il personale del Corpo forestale valdostano.