Art. 12.
                              Gestione
 
  1.  Alla  gestione  dei  beni immobili del presente capo la Regione
provvede direttamente oppure mediante affidamento  a  terzi,  qualora
cio'    sia    ritenuto    piu'   conveniente   e   vantaggioso   per
l'Amministrazione.
  2. Le convenzioni che regolano i  rapporti  con  il  terzo  gestore
devono  contenere  i  termini,  le  modalita'  e le condizioni per la
gestione.