Art. 12. Gestione 1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora cio' sia ritenuto piu' conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione. 2. Le convenzioni che regolano i rapporti con il terzo gestore devono contenere i termini, le modalita' e le condizioni per la gestione.