Art. 13. Alienazione dei beni 1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalita'. 2. Eccezion fatta per le alienazioni a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprieta' regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'art. 18. 3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica. 4. Il valore di cui al comma 3 puo' essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale. 5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora cio' risulti funzionale al riquadramento della proprieta' fondiaria. 6. Per l'alienazione di diritti di comproprieta' qualsiasi procedura di alienazione e' preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi. 7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.