Art. 13.
                        Alienazione dei beni
 
  1. La Giunta regionale presenta  annualmente  all'approvazione  del
Consiglio   regionale  l'elenco  dei  beni  immobili  del  patrimonio
disponibile per i quali non  risulti  concretamente  perseguibile  la
destinazione  ad  un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda
avviare la procedura di alienazione indicandone le modalita'.
  2.  Eccezion  fatta  per  le  alienazioni  a  favore  dei   Comuni,
disciplinate   dalla   legge   regionale  23  novembre  1994,  n.  68
(Alienazione di beni immobili di proprieta' regionale  a  favore  dei
Comuni),  le  alienazioni  dei  beni  del  patrimonio  regionale sono
disposte mediante asta  pubblica  sulla  base  del  valore  di  stima
determinato secondo quanto previsto dall'art. 18.
  3.  I  beni  il  cui  valore non sia superiore a lire 50 milioni, o
quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente  esperito
almeno  un  incanto, possono essere alienati a trattativa privata con
procedura ad evidenza pubblica.
  4. Il valore di cui al comma 3 puo' essere  annualmente  aggiornato
dalla Giunta regionale.
  5.  Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di
norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i  proprietari
confinanti  qualora  cio'  risulti  funzionale al riquadramento della
proprieta' fondiaria.
  6.   Per   l'alienazione  di  diritti  di  comproprieta'  qualsiasi
procedura  di  alienazione  e'  preceduta  dall'offerta  agli   altri
comproprietari,  nel  rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute
da ciascuno di essi.
  7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.