Art. 14.
                        Modalita' e procedura
 
  1.  L'asta  pubblica  si   svolge   con   le   modalita'   indicate
nell'allegato A.
  2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a
contrattare    con    l'Amministrazione    regionale   dall'autorita'
giudiziaria o poste  in  mora  per  somme  dovute  alla  Regione.  La
competente  struttura  della Presidenza della Giunta cura la tenuta e
l'aggiornamento  dell'elenco  di  tali  soggetti  sulla  base   delle
deliberazioni   della  Giunta  regionale  o  di  atti  di  inibizione
eventualmente disposti dall'autorita' giudiziaria.