Art. 14. Modalita' e procedura 1. L'asta pubblica si svolge con le modalita' indicate nell'allegato A. 2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a contrattare con l'Amministrazione regionale dall'autorita' giudiziaria o poste in mora per somme dovute alla Regione. La competente struttura della Presidenza della Giunta cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di tali soggetti sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale o di atti di inibizione eventualmente disposti dall'autorita' giudiziaria.