Art. 15. Permute 1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando cio' venga ritenuto piu' conveniente per l'Amministrazione in relazione alla specificita' dei beni da acquisire, puo' procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprieta' di altri soggetti. Qualora i beni ceduti appartengano al patrimonio indisponibile, i beni acquisiti ricevono contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati. 2. La permuta e' effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalita' di cui all'art. 18. Qualora i beni oggetto di permuta non abbiano uguale valore, si procede al relativo conguaglio. 3. La permuta di beni immobili non e' consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprieta' regionale.