Art. 15.
                               Permute
 
  1. La  Giunta  regionale,  con  espresse  motivazioni  riferite  al
soddisfacimento  di  uno  specifico  interesse  pubblico, quando cio'
venga ritenuto piu' conveniente per  l'Amministrazione  in  relazione
alla  specificita' dei beni da acquisire, puo' procedere alla permuta
di beni patrimoniali della Regione con beni di  proprieta'  di  altri
soggetti.   Qualora   i   beni   ceduti  appartengano  al  patrimonio
indisponibile,  i  beni  acquisiti   ricevono   contestualmente   una
classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.
  2.  La permuta e' effettuata a trattativa privata, previa stima dei
beni nelle forme e secondo le modalita' di cui all'art. 18. Qualora i
beni oggetto di permuta non abbiano  uguale  valore,  si  procede  al
relativo conguaglio.
  3. La permuta di beni immobili non e' consentita quando l'eventuale
conguaglio  a  carico del terzo contraente sia superiore al venti per
cento del valore del bene di proprieta' regionale.