Art. 16. Costituzione di diritti reali 1. La Giunta regionale puo' costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprieta' della Regione quando cio' non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e modalita' per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo. 2. Sui beni di proprieta' della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attivita' produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale. 3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprieta' di terzi a favore della Regione e' consentita in tutti i casi in cui cio' sia conveniente e utile per l'Amministrazione.