Art. 16.
                    Costituzione di diritti reali
 
  1. La Giunta regionale puo' costituire diritti reali  a  carico  di
beni  immobili  di  proprieta' della Regione quando cio' non comporti
nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti  pregiudicata
la  destinazione.  L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e
modalita' per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo.
  2. Sui beni di proprieta' della  Regione  possono  essere  concessi
diritti  di  superficie,  esclusivamente  a  favore  di  soggetti che
esercitino attivita' produttiva, nel quadro di iniziative di politica
economica  ed  industriale  finalizzate  ad  obiettivi  di   sviluppo
dell'occupazione e dell'economia regionale.
  3.  La  costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili
di proprieta' di terzi a favore della Regione e' consentita in  tutti
i casi in cui cio' sia conveniente e utile per l'Amministrazione.