Art. 18.
                        Valutazione e prezzo
 
  1.  Il  valore  di  stima  e' determinato dalla struttura regionale
competente in materia di demanio e  patrimonio  dell'Assessorato  del
bilancio  e  delle  finanze,  che  a tal fine puo' avvalersi anche di
professionalita'  di   altre   strutture   regionali   settorialmente
competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e
con  adeguata  motivazione,  di  apposite perizie esterne affidate ai
sensi della legge regionale 16 agosto 1994,  n.  47  (Disciplina  del
conferimento    di    speciali    incarichi    a   soggetti   esterni
all'Amministrazione  regionale  e  dell'organizzazione,  adesione   e
partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).