Art. 18. Valutazione e prezzo 1. Il valore di stima e' determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine puo' avvalersi anche di professionalita' di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).