Art. 19. Classificazione 1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue: a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere; b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed attrezzature telefoniche; c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri; d) libri e pubblicazioni; e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario, che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli di modico valore; f) diritti d'autore; g) opere d'arte; h) altri beni mobili.