Art. 19.
                           Classificazione
 
  1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:
   a)  beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti
ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere;
   b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed
attrezzature telefoniche;
   c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri;
   d) libri e pubblicazioni;
   e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario,  che,  per  l'uso
continuo,  sono  destinati  a  deteriorarsi  rapidamente  e quelli di
modico valore;
   f) diritti d'autore;
   g) opere d'arte;
   h) altri beni mobili.