Art. 2.
               Classificazione e destinazione dei beni
 
  1. I beni della Regione si suddividono in:
   a) beni demaniali;
   b) beni patrimoniali indisponibili;
   c) beni patrimoniali disponibili.
  2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili.
  3. Costituiscono il demanio regionale i  beni,  indicati  nell'art.
822  del  codice  civile,  di  proprieta'  della  Regione  o  ad essa
trasferiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale.
  4.  Costituiscono  il  patrimonio  indisponibile  della  Regione  i
seguenti beni:
   a) le foreste;
   b)  i beni in concessione alla Regione ai sensi degli artt. 7 e 11
dello Statuto speciale;
   c) le cave e torbiere quando la  disponibilita'  e'  sottratta  al
proprietario;
   d)  le  cose  d'interesse  storico,  archeologico,  paletnologico,
paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate
nel sottosuolo;
   e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con  relativi
arredi ed attrezzature;
   f) altri beni destinati a pubblico servizio.
  5.  Costituiscono  il  patrimonio  disponibile tutti gli altri beni
diversi da  quelli  indicati  nei  commi  3  e  4,  ivi  comprese  le
partecipazioni finanziarie.
  6.  Fermo  restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione
dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al  comma
1  e'  disposta,  in sede di prima applicazione della presente legge,
con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale,  tenuto  conto
della  natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli
beni.
  7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione e'  disposta
dallo  stesso  organo  che  approva  l'acquisizione,  con  i medesimi
criteri di cui al comma 6.
  8. La Giunta  regionale  dispone  il  passaggio  dei  beni  da  una
categoria  all'altra,  previo  accertamento  del mutamento definitivo
della loro destinazione.
  9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta  regionale
di  cui  al  comma  8  e'  dato avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione.