Art. 2. Classificazione e destinazione dei beni 1. I beni della Regione si suddividono in: a) beni demaniali; b) beni patrimoniali indisponibili; c) beni patrimoniali disponibili. 2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili. 3. Costituiscono il demanio regionale i beni, indicati nell'art. 822 del codice civile, di proprieta' della Regione o ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 5 dello Statuto speciale. 4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i seguenti beni: a) le foreste; b) i beni in concessione alla Regione ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto speciale; c) le cave e torbiere quando la disponibilita' e' sottratta al proprietario; d) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con relativi arredi ed attrezzature; f) altri beni destinati a pubblico servizio. 5. Costituiscono il patrimonio disponibile tutti gli altri beni diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4, ivi comprese le partecipazioni finanziarie. 6. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 1 e' disposta, in sede di prima applicazione della presente legge, con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni. 7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione e' disposta dallo stesso organo che approva l'acquisizione, con i medesimi criteri di cui al comma 6. 8. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra, previo accertamento del mutamento definitivo della loro destinazione. 9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 8 e' dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.