Art. 20.
                    Programmazione degli acquisti
 
  1. Le strutture regionali sono tenute a presentare  all'Assessorato
del  bilancio  e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione
del bilancio di previsione,  un  documento  di  programmazione  degli
acquisti  di  beni  mobili  e strumentali da acquisire nell'esercizio
successivo.
  2. Nel documento di  programmazione  degli  acquisti  le  strutture
richiedenti   devono   indicare   l'ammontare  delle  forniture,  per
tipologie di prodotto, che intendono acquisire  nel  corso  dell'anno
finanziario successivo.
  3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e
imprevedibili  esigenze  che  si verificano nel corso dell'esercizio,
con le normali procedure e nei limiti delle disponibilita'  assegnate
dal bilancio.