Art. 20. Programmazione degli acquisti 1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, un documento di programmazione degli acquisti di beni mobili e strumentali da acquisire nell'esercizio successivo. 2. Nel documento di programmazione degli acquisti le strutture richiedenti devono indicare l'ammontare delle forniture, per tipologie di prodotto, che intendono acquisire nel corso dell'anno finanziario successivo. 3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e imprevedibili esigenze che si verificano nel corso dell'esercizio, con le normali procedure e nei limiti delle disponibilita' assegnate dal bilancio.