Art. 21. Acquisti 1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilita', nonche' la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Sono fatti salvi gli acquisti in economia, in applicazione del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8. 2. Le procedure di acquisto dei beni mobili e strumentali sono gestite dalle competenti strutture regionali, alle quali vanno inoltrate le richieste motivate e contenenti le caratteristiche prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare. 3. Le strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche responsabili della pubblicita' dei bandi di gara prevista dalle leggi. 4. La liquidazione delle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario e' subordinata all'avvenuta loro presa in carico nei registri inventariali, che deve risultare da apposita dichiarazione sulla stessa fattura, o ad essa allegata, recante l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli oggetti.