Art. 21.
                              Acquisti
 
  1.  La  Regione  procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali
secondo  la  vigente  normativa  applicando,  in  assenza  di   norme
regionali,  leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e
di contabilita', nonche' la normativa europea,  qualora  direttamente
applicabile,  per  gli  acquisti  al di sopra della soglia di rilievo
comunitario.  Sono  fatti  salvi  gli  acquisti   in   economia,   in
applicazione   del   regolamento   regionale  28  marzo  1994,  n.  2
(Regolamento  regionale  per  l'esecuzione  di  lavori,  provviste  e
servizi  in  economia),  come  modificato dal regolamento regionale 5
dicembre 1995, n. 8.
  2. Le procedure di acquisto dei  beni  mobili  e  strumentali  sono
gestite  dalle  competenti  strutture  regionali,  alle  quali  vanno
inoltrate le  richieste  motivate  e  contenenti  le  caratteristiche
prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara
definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare.
  3.  Le  strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche
responsabili della pubblicita'  dei  bandi  di  gara  prevista  dalle
leggi.
  4.   La   liquidazione  delle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di
materiali soggetti ad inventario  e'  subordinata  all'avvenuta  loro
presa  in  carico  nei  registri  inventariali, che deve risultare da
apposita dichiarazione sulla stessa  fattura,  o  ad  essa  allegata,
recante  l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli
oggetti.