Art. 22.
                             Inventario
 
  1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo  di  cui  all'art.  19,
comma  1,  lett.  e),  sono  indicati  nell'inventario, il quale deve
contenere:
   a)  la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti  secondo
la loro diversa natura e specie;
   b)  il  numero  di  inventario attribuito ad ogni singolo oggetto,
anche con numerazione discontinua se  necessario  alle  esigenze  del
sistema informatizzato di tenuta delle scritture;
   c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti;
   d) il valore, secondo quanto previsto dall'art. 23.