Art. 22. Inventario 1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve contenere: a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie; b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua se necessario alle esigenze del sistema informatizzato di tenuta delle scritture; c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti; d) il valore, secondo quanto previsto dall'art. 23.