Art. 24. Consegnatari 1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative. 2. La consegna e la riconsegna dei beni si attua a mezzo di appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari. 3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, i dirigenti consegnatari sono responsabili della gestione dei beni loro affidati che devono, a cura degli stessi, essere annotati su apposito registro. 4. Sono ammesse le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.