Art. 24.
                            Consegnatari
 
  1. I beni mobili e strumentali che  formano  oggetto  di  inventari
sono  assunti  in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture
organizzative.
  2. La consegna e la  riconsegna  dei  beni  si  attua  a  mezzo  di
appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari.
  3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, i dirigenti
consegnatari  sono responsabili della gestione dei beni loro affidati
che  devono,  a  cura  degli  stessi,  essere  annotati  su  apposito
registro.
  4.  Sono  ammesse  le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al
dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.