Art. 25.
                              Comodato
 
  1. I beni di cui all'art. 19, comma 1,  lett.  a),  b),  c)  e  f),
possono  essere  dati  in  comodato  o  in uso a titolo gratuito, con
provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo  di  lucro,
che  ne  facciano  richiesta  per finalita' di interesse collettivo e
generale riconosciute dalla Regione.