Art. 25. Comodato 1. I beni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comodato o in uso a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per finalita' di interesse collettivo e generale riconosciute dalla Regione.