Art. 27.
                      Cessione a titolo oneroso
 
  1. La cessione a titolo oneroso puo' essere disposta a favore di:
   a) altra amministrazione pubblica che ne paghi  il  corrispondente
valore di stima;
   b)  imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come
parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta;
   c)  terzi,  con  l'osservanza  delle  modalita'  prescritte  dalla
vigente normativa, al migliore offerente.