Art. 27. Cessione a titolo oneroso 1. La cessione a titolo oneroso puo' essere disposta a favore di: a) altra amministrazione pubblica che ne paghi il corrispondente valore di stima; b) imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta; c) terzi, con l'osservanza delle modalita' prescritte dalla vigente normativa, al migliore offerente.