Art. 29.
                Eliminazione di beni dall'inventario
 
  1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di
forza maggiore, reso inservibile all'uso o dichiarato  inutilizzabile
ai  sensi dell'art. 26 e' eliminato dagli inventari con provvedimento
del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.