Art. 3.
              Generalita' sulla tenuta degli inventari
 
  1. L'inventario generale dei beni della Regione e' tenuto presso la
competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze  e
si  compone  degli  inventari  di  ciascuna  delle  categorie di beni
indicati all'art. 2, comma  1,  suddivisi,  per  quanto  concerne  le
categorie  di  cui  alle  lett.  b)  e c) dello stesso comma, in beni
immobili e mobili.
  2.  L'inventano  delle   partecipazioni   finanziarie   costituisce
apposita  sezione  nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui
al comma 1.
  3. I  beni  della  Regione  sono  iscritti  in  appositi  specifici
inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture
secondo le norme contenute nei successivi articoli.
  4.  Con  provvedimenti  della  Giunta  regionale,  e, per quanto di
competenza  del  Consiglio  regionale,  del   relativo   Ufficio   di
Presidenza,  sono  determinati i soggetti responsabili e le modalita'
per la redazione e la tenuta degli inventari.
  5. La  tenuta  delle  scritture  inventariali  deve  avvenire,  ove
possibile,  tramite  sistemi  informatici, onde consentire l'utilizzo
dei dati ivi contenuti al fine del  controllo  di  gestione  e  della
redazione del rendiconto generale.
  6.  Per  i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e
aggiornati  dallo  stesso,  nell'ambito   della   propria   autonomia
funzionale, organizzativa e contabile.
  7.  Gli  inventari sono pubblici e chiunque puo' prenderne visione,
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 1  della  legge
regionale  6  settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento
amministrativo, di diritto di accesso ai documenti  amministrativi  e
di autocertificazione).
  8.  I  beni  di  terzi  in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono
annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.