Art. 3. Generalita' sulla tenuta degli inventari 1. L'inventario generale dei beni della Regione e' tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'art. 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili. 2. L'inventano delle partecipazioni finanziarie costituisce apposita sezione nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui al comma 1. 3. I beni della Regione sono iscritti in appositi specifici inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture secondo le norme contenute nei successivi articoli. 4. Con provvedimenti della Giunta regionale, e, per quanto di competenza del Consiglio regionale, del relativo Ufficio di Presidenza, sono determinati i soggetti responsabili e le modalita' per la redazione e la tenuta degli inventari. 5. La tenuta delle scritture inventariali deve avvenire, ove possibile, tramite sistemi informatici, onde consentire l'utilizzo dei dati ivi contenuti al fine del controllo di gestione e della redazione del rendiconto generale. 6. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile. 7. Gli inventari sono pubblici e chiunque puo' prenderne visione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione). 8. I beni di terzi in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.