Art. 30. Inventario 1. L'inventano delle partecipazioni deve di norma contenere: a) i dati identificativi delle societa' partecipate; b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonche' il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario; c) la composizione del capitale sociale; d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione; e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle societa' partecipate; f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse. 2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Art.31. Acquisizione di partecipazioni 1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, puo' disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie. 2. L'acquisizione e' disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato. 3. La Regione puo', altresi', acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta S.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.