Art. 30.
                             Inventario
 
  1. L'inventano delle partecipazioni deve di norma contenere:
   a) i dati identificativi delle societa' partecipate;
   b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonche' il
numero complessivo delle azioni o quote ed il  loro  valore  nominale
unitario;
   c) la composizione del capitale sociale;
   d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei
rappresentanti della Regione;
   e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle societa' partecipate;
   f)   la  cronologia  delle  operazioni  effettuate  dalla  Regione
relativamente alle partecipazioni stesse.
  2. I  consiglieri  regionali,  per  l'espletamento  delle  funzioni
connesse  con  il  loro  mandato,  hanno  diretto  accesso, presso le
competenti strutture della Presidenza del  Consiglio,  all'inventario
delle   partecipazioni  finanziarie,  anche  mediante  l'utilizzo  di
strumenti informatici.
 
                               Art.31.
                   Acquisizione di partecipazioni
 
  1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini  istituzionali,
puo' disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.
  2.  L'acquisizione  e'  disposta, con provvedimento del Consiglio o
della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'art. 32, nel
rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.
  3. La Regione puo',  altresi',  acquisire  partecipazioni,  per  il
tramite  della  Finaosta  S.p.a.,  ai  sensi  dell'art. 5 della legge
regionale  28  giugno  1982,  n.  16  (Costituzione  della   societa'
finanziaria  regionale  per lo sviluppo economico della Regione Valle
d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico
deve essere conferito con deliberazione della  Giunta  regionale  che
deve  indicare  le  motivazioni  alla  base  dell'acquisizione  della
partecipazione.