Art. 32. Acquisizioni dirette 1. Qualora la partecipazione nella societa' non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione e' disposta dalla Giunta regionale. 2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento e' competente il Consiglio regionale. 3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.