Art. 32.
                        Acquisizioni dirette
 
  1. Qualora la partecipazione nella societa' non superi il cinquanta
per  cento  del  capitale  sociale,  l'acquisizione e' disposta dalla
Giunta regionale.
  2. Per le  partecipazioni  superiori  al  cinquanta  per  cento  e'
competente il Consiglio regionale.
  3.  La  disciplina  dei  commi  1  e 2 si applica anche nel caso di
successiva sottoscrizione a  titolo  di  aumento  di  capitale  o  di
ulteriore acquisizione di partecipazione.