Art. 34. Modalita' 1. Le modalita' ed i termini per la costituzione di una nuova societa', con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982, sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze. 2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalita' per la partecipazione.