Art. 34.
                              Modalita'
 
  1.  Le  modalita'  ed  i  termini  per la costituzione di una nuova
societa', con partecipazione diretta  o  mediante  mandato  ai  sensi
dell'art.   5 della legge regionale 16/1982, sono proposti all'organo
deliberante dall'assessore competente per  settore  d'intervento,  di
concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.
  2.   Le   strutture   competenti   predispongono   l'istruttoria  e
stabiliscono i termini e le modalita' per la partecipazione.