Art. 35. Condizioni 1. La partecipazione diretta e' regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova societa', e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della societa' stessa. 2. Le partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982 sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta s.p.a.