Art. 35.
                             Condizioni
 
  1. La partecipazione diretta e' regolata dalle norme  e  condizioni
contenute  in  appositi statuti sociali che la Regione approva con il
provvedimento   di   acquisizione   della   partecipazione    o    di
partecipazione  alla  costituzione  della  nuova  societa', e che, in
questo ultimo caso, devono  essere  approvati  dagli  altri  soggetti
partecipanti alla costituzione della societa' stessa.
  2.  Le  partecipazioni  ai  sensi dell'art. 5 della legge regionale
16/1982 sono  regolate  sulla  base  delle  condizioni  definite  nel
relativo mandato di incarico alla Finaosta s.p.a.