Art. 37. Gestione 1. L'attivita' di gestione e controllo delle partecipazioni dirette e' svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze. 2. L'attivita' di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/1982 e' svolta dalla Finaosta S.p.a. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle societa' partecipate. 3. I soggetti che svolgono l'attivita' di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro: a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni; b) curare la partecipazione alle assemblee delle societa', con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione; c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali; d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle societa' partecipate.