Art. 37.
                              Gestione
 
  1. L'attivita' di gestione e controllo delle partecipazioni dirette
e'  svolta,  con  propria  struttura, dall'Assessorato del bilancio e
delle finanze.
  2. L'attivita' di gestione delle partecipazioni ai sensi  dell'art.
5  della legge regionale 16/1982 e' svolta dalla Finaosta S.p.a. che,
sulla base delle indicazioni della  struttura  di  cui  al  comma  1,
periodicamente relaziona sull'andamento delle societa' partecipate.
  3.   I   soggetti   che  svolgono  l'attivita'  di  gestione  delle
partecipazioni devono, tra l'altro:
   a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;
   b) curare la partecipazione alle  assemblee  delle  societa',  con
particolare  riferimento  all'analisi  dei  bilanci d'esercizio prima
della loro approvazione;
   c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei  consigli  di
amministrazione e nei collegi sindacali;
   d)  monitorare  l'andamento  economico-finanziario  delle societa'
partecipate.