Art. 38. Cessioni 1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione. 2. Le modalita' ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano gia' stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'art. 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione. 3. Con la sola eccezione della Finaosta S.p.a., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle societa' oggetto di valutazione, o in societa' da esse controllate, nei tre anni precedenti.