Art. 38.
                              Cessioni
 
  1.  Gli  organi  competenti   a   disporre   l'acquisizione   delle
partecipazioni  sono  autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte,
la cessione.
  2. Le modalita' ed il valore della partecipazione  da  cedere  sono
fissati, nei casi in cui essi non siano gia' stati stabiliti all'atto
dell'acquisizione  della  partecipazione  stessa,  con  deliberazione
dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla
struttura di cui all'art. 37,  che  possono  richiedere  a  tal  fine
l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione.
  3.  Con  la  sola eccezione della Finaosta S.p.a., gli incarichi di
valutazione e assistenza operativa alla cessione non  possono  essere
affidati  a  soggetti  che svolgono o che abbiano svolto incarichi di
consulenza o ricoperto cariche  sociali  nelle  societa'  oggetto  di
valutazione,  o  in  societa'  da  esse  controllate,  nei  tre  anni
precedenti.