Art. 39.
                        Modalita' di cessione
 
  1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della legge
regionale  16/1982,  viene  effettuata,  in  ragione   dell'interesse
pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalita':
   a)  trattative  dirette  con  i potenziali acquirenti gia' facenti
parte della compagine societaria;
   b) offerta pubblica di vendita;
   c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.
  2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni  previsti  dallo
statuto   della   societa'   partecipata   o   da  altre  pattuizioni
contrattuali.