Art. 39. Modalita' di cessione 1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della legge regionale 16/1982, viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalita': a) trattative dirette con i potenziali acquirenti gia' facenti parte della compagine societaria; b) offerta pubblica di vendita; c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti. 2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della societa' partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.