Art. 4. Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari 1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni. 2. La ricognizione dei beni ha luogo altresi' al momento della consegna o della riconsegna dei beni di cui all'art. 24. 3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari dei beni di cui all'art. 3 sono responsabili dei beni loro affidati finche' non ne abbiano ottenuto il legale discarico ed hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalita' dei beni stessi. Essi accertano gli eventuali danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.