Art. 4.
          Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari
 
  1.  La  ricognizione  dei   beni   iscritti   negli   inventari   e
l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche
a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni.
  2.  La  ricognizione  dei  beni  ha luogo altresi' al momento della
consegna o della riconsegna dei beni di cui all'art. 24.
  3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari  dei  beni  di
cui  all'art.  3 sono responsabili dei beni loro affidati finche' non
ne abbiano  ottenuto  il  legale  discarico  ed  hanno  l'obbligo  di
vigilare  sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalita' dei beni
stessi.  Essi accertano gli eventuali danni  arrecati  dai  terzi  ai
beni  loro  assegnati  per  le  relative  azioni  di tutela; non sono
responsabili  dell'abusivo  e  colpevole  deterioramento   dei   beni
regolarmente  dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto
abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.