Art. 41.
                         Trattative dirette
 
  1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve
garantire la trasparenza della  procedura  e  deve  accertarsi  della
congruita' del valore di cessione e dell'affidabilita' e solvibilita'
dell'acquirente.
  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  il contratto di cessione puo'
prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il
divieto di cessione della  partecipazione  a  terzi,  il  divieto  di
cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di
inadempimento  ai  sensi  dell'art.  1382  del codice civile, nonche'
eventuali  impegni  e  condizioni  atti   a   garantire   determinate
condizioni economico-finanziarie e gestionali.