Art. 41. Trattative dirette 1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruita' del valore di cessione e dell'affidabilita' e solvibilita' dell'acquirente. 2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione puo' prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nonche' eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.