Art. 42. Norme transitorie 1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998. 2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.