Art. 42.
                          Norme transitorie
 
  1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato
patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione
provvede entro il 31 dicembre 1998.
  2.  Alla  regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli art. 10 e
25 si  provvede  con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.