Art. 5.
                             Inventario
 
  1.  L'inventario  dei  beni  del  demanio regionale consiste in uno
stato descrittivo e valutativo in coerenza con i  rispettivi  catasti
e,   per   quelli   trasferiti   dallo  Stato,  con  i  provvedimenti
dichiarativi di trasferimento e i conseguenti  verbali  di  consegna.
L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni
assentite sui beni.
  2.  L'inventano  dei  beni  immobili  del  patrimonio indisponibile
consiste in uno  stato  descrittivo  e  valutativo  comprendente,  di
norma, almeno le seguenti indicazioni:
   a) descrizione e caratteristiche del bene;
   b) dimensioni, ubicazione e dati catastali;
   c) destinazione urbanistica;
   d) titolo di provenienza;
   e) vincoli di natura reale;
   f) valore;
   g)  uso  o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale
destinazione;
   h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;
   i) reddito e ammortamento.