Art. 5. Inventario 1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni. 2. L'inventano dei beni immobili del patrimonio indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le seguenti indicazioni: a) descrizione e caratteristiche del bene; b) dimensioni, ubicazione e dati catastali; c) destinazione urbanistica; d) titolo di provenienza; e) vincoli di natura reale; f) valore; g) uso o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale destinazione; h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli; i) reddito e ammortamento.