Art. 6.
                          Utilizzo dei beni
 
  1 I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile  della
Regione  possono  anche  essere utilizzati per finalita' particolari,
purche' queste siano compatibili e  non  contrastino  con  la  natura
pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi
speciali.
  2.  L'uso  particolare  dei  beni  di  cui  al  comma 1 puo' essere
accordato mediante concessione.
  3. L'atto di concessione e' deliberato  dalla  Giunta  regionale  e
indica:
   a) l'uso per il quale la concessione e' disposta;
   b) la durata del rapporto;
   c) l'onere di concessione;
   d)  le  condizioni  per  la  buona  conservazione  del  bene e per
l'esercizio delle attivita' per cui l'uso e' assentito;
   e) l'ammontare della cauzione;
   f) il divieto di subconcessione;
   g) le altre particolari condizioni  derivanti  dalla  peculiarita'
del bene.
  4.  Quando  il  concessionario  e'  un ente che opera senza fine di
lucro e l'uso e'  assentito  per  perseguire  finalita'  riconosciute
dalla   Regione   di   interesse  pubblico,  il  canone  puo'  essere
ricognitorio e la cauzione puo' non essere richiesta.
  5. Nel caso di  concessione  per  consentire  l'attraversamento  di
strade   o  per  la  realizzazione  di  strade,  elettrodotti,  linee
telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili  opere
di  interesse  pubblico,  sia aeree che interrate, il canone annuo di
concessione puo' essere sostituito da una congrua indennita'.
  6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul
bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il
pagamento di alcun  indennizzo,  salvo  il  diritto  della  stessa  a
richiedere  la  riduzione  in pristino del bene concesso a carico del
concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.
  7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso
di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o
per  sopravvenuti  motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene
e'  immediatamente  ripetibile  e   la   revoca   non   comporta   il
riconoscimento di alcuna indennita' a favore del concessionario.
  8.  I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione
possono essere trasferiti agli enti locali, secondo  le  modalita'  e
alle  condizioni  previste  dalle  leggi  regionali, qualora cio' non
risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.
  9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico  ed
artistico  che  necessitano  di  opere  di restauro conservativo o di
manutenzione  straordinaria  possono   essere   concessi   a   terzi,
stabilendo  la  durata  della  concessione  in  relazione  al tipo di
intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale  caso  la
concessione  disciplina i termini e le modalita' degli interventi, le
condizioni  per  l'esecuzione,  le   garanzie   che   la   competente
Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterra' di imporre per
la migliore tutela del bene vincolato.  Gli obblighi e le opere poste
a  carico  del concessionario possono costituire il corrispettivo per
l'utilizzazione del bene.
  10. Le norme di cui al presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  per i casi di subconcessione previsti dagli art.
7 e 11 dello Statuto speciale.