Art. 6. Utilizzo dei beni 1 I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalita' particolari, purche' queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali. 2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 puo' essere accordato mediante concessione. 3. L'atto di concessione e' deliberato dalla Giunta regionale e indica: a) l'uso per il quale la concessione e' disposta; b) la durata del rapporto; c) l'onere di concessione; d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attivita' per cui l'uso e' assentito; e) l'ammontare della cauzione; f) il divieto di subconcessione; g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarita' del bene. 4. Quando il concessionario e' un ente che opera senza fine di lucro e l'uso e' assentito per perseguire finalita' riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone puo' essere ricognitorio e la cauzione puo' non essere richiesta. 5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrate, il canone annuo di concessione puo' essere sostituito da una congrua indennita'. 6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9. 7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene e' immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennita' a favore del concessionario. 8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora cio' non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene. 9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalita' degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterra' di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene. 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli art. 7 e 11 dello Statuto speciale.