Art. 7.
                             Autotutela
 
  1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art.
823 del codice civile, si procede normalmente in  via  amministrativa
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  2.  Il  decreto  e' notificato ai soggetti interessati ed intima il
ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso
di  inosservanza,  i  successivi   adempimenti   dell'Amministrazione
regionale volti ad assicurare la tutela del bene.
  3.  Ove  il  bene  del  demanio regionale sia assegnato a qualsiasi
titolo agli enti locali, l'azione di autotutela e'  esercitata  dagli
enti stessi.
  4.  Gli  enti locali, nonche' gli eventuali soggetti concessionari,
sono comunque tenuti  a  segnalare  tempestivamente  alla  competente
struttura  regionale  le  situazioni che determinano la necessita' di
agire in difesa del bene demaniale.
  5.  E'  fatta  salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  dei  soggetti
legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprieta' e
del possesso dei beni.