Art. 7. Autotutela 1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il decreto e' notificato ai soggetti interessati ed intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene. 3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela e' esercitata dagli enti stessi. 4. Gli enti locali, nonche' gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla competente struttura regionale le situazioni che determinano la necessita' di agire in difesa del bene demaniale. 5. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprieta' e del possesso dei beni.