Art. 9.
                              Acquisti
 
  1.  La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio
di  ogni  esercizio  finanziario,   il   programma   degli   acquisti
immobiliari che, sulla base delle disponibilita' di bilancio, intende
effettuare  nel  corso  dell'anno, con le specifiche destinazioni, in
relazione   ai   programmi   di   interventi   dei    vari    settori
dell'Amministrazione.
  2.  All'acquisizione  dei  beni immobili da destinare a funzioni di
pubblica utilita' si procede di  norma  secondo  le  disposizioni  in
materia  di  espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle
opere equivale a  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  nonche'  di
indifferibilita' ed urgenza delle stesse.
  3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta
regionale  puo'  procedere  agli  acquisti  necessari  alla Regione a
trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso,
da idonei avvisi pubblici.
  4. L'acquisto dei beni immobili e'  ammesso  qualora  i  beni  gia'
esistenti  nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalita'
previste.
  5. In caso di acquisto di un bene  immobile  nel  quale  trasferire
un'attivita'   istituzionale  gia'  esercitata  altrove  deve  essere
indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.