Art. 9. Acquisti 1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base delle disponibilita' di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione. 2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilita' si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle stesse. 3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale puo' procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici. 4. L'acquisto dei beni immobili e' ammesso qualora i beni gia' esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalita' previste. 5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attivita' istituzionale gia' esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.