Art. 12. Contratto di apprendistato 1. Il rapporto di apprendistato e' regolato da contratto scritto stipulato fra il datore di lavoro e l'apprendista o l'esercente la potesta'. Il contratto di regola viene stipulato per l'intero periodo d'apprendistato previsto. 2. Il contratto di apprendistato deve contenere le seguenti indicazioni: a) nome e cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza dell'apprendista nonche', ove occorra, dell'esercente la potesta'; b) nome e cognome, data e luogo di nascita del datore di lavoro, nonche' la sede dell'azienda e del posto di lavoro; c) indicazione dell'attivita' professionale oggetto dell'apprendistato; d) impegno del datore di lavoro a conformare l'addestramento al relativo quadro formativo; e) durata del periodo di apprendistato; f) impegno del datore di lavoro a rispettare le disposizioni dei contratti collettivi; g) data di inizio e di fine apprendistato; h) durata del periodo di prova. 3. Il contratto di apprendistato puo' essere stipulato per una durata inferiore a quella prevista al comma 1, qualora l'apprendista sia assunto in sostituzione di altro apprendista temporaneamente assente dall'azienda, nei confronti del quale e' obbligatoria la conservazione del posto di lavoro. In tal caso il contratto deve recare l'indicazione del nominativo dell'apprendista sostituito e della causa dell'assenza.