Art. 12.
                     Contratto di apprendistato
 
  1.  Il  rapporto  di apprendistato e' regolato da contratto scritto
stipulato fra il datore di lavoro e l'apprendista  o  l'esercente  la
potesta'. Il contratto di regola viene stipulato per l'intero periodo
d'apprendistato previsto.
  2.  Il  contratto  di  apprendistato  deve  contenere  le  seguenti
indicazioni:
   a) nome e cognome, data e luogo di nascita e  luogo  di  residenza
dell'apprendista nonche', ove occorra, dell'esercente la potesta';
   b)  nome  e cognome, data e luogo di nascita del datore di lavoro,
nonche' la sede dell'azienda e del posto di lavoro;
   c)    indicazione     dell'attivita'     professionale     oggetto
dell'apprendistato;
   d)  impegno  del  datore di lavoro a conformare l'addestramento al
relativo quadro formativo;
   e) durata del periodo di apprendistato;
   f) impegno del datore di lavoro a rispettare le  disposizioni  dei
contratti collettivi;
   g) data di inizio e di fine apprendistato;
   h) durata del periodo di prova.
  3.  Il  contratto  di  apprendistato  puo' essere stipulato per una
durata inferiore a quella prevista al comma 1, qualora  l'apprendista
sia  assunto  in  sostituzione  di  altro apprendista temporaneamente
assente dall'azienda, nei confronti  del  quale  e'  obbligatoria  la
conservazione  del  posto  di  lavoro.  In tal caso il contratto deve
recare  l'indicazione  del  nominativo  dell'apprendista sostituito e
della causa dell'assenza.