Art. 13.
        Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato
 
  1. Al datore di lavoro che licenzi un apprendista prima del termine
del periodo di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui
al comma 3, non e'  consentito  assumere  altri  apprendisti  per  la
durata di tre mesi.
  2.   Analogamente  l'apprendista  che  risolva  anticipatamente  il
rapporto di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al
comma 4 non puo' iniziare, per  la  durata  di  tre  mesi,  un  nuovo
rapporto    di   apprendistato   inerente   alla   stessa   attivita'
professionale.
  3. Sussistono i motivi di cui al comma 1 qualora:
   a) l'apprendista commetta un furto, un'appropriazione  indebita  o
altro  grave  fatto  che  sia  incompatibile con la continuazione del
rapporto di apprendistato;
   b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto  professionale
o aziendale;
   c)  l'apprendista  sia  assente, ingiustificatamente, dal posto di
lavoro per piu'  di  tre  giorni  consecutivi,  oppure  lo  abbandoni
ripetutamente senza autorizzazione;
   d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri;
   e)  l'apprendista  non  frequenti,  benche'  richiamato, la scuola
professionale;
   f) il datore di lavoro  sia  costretto,  per  motivi  di  economia
aziendale, a ridimensionare notevolmente l'azienda;
   g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.
  4. Sussistono i motivi di cui al comma 2 qualora:
   a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato
senza danni per la propria salute;
   b)  il  datore  di  lavoro  o l'addetto all'addestramento trascuri
gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione  tale  da
rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato;
   c)  la  sede dell'azienda, rispettivamente il posto di lavoro o la
residenza  della  famiglia,  vengano  trasferiti   in   altro   luogo
difficilmente raggiungibile dall'apprendista;
   d) si verifichino eventi tali da richiedere la presenza permanente
dell'apprendista in famiglia;
   e) l'apprendista abbandoni l'attivita' oggetto dell'apprendistato;
   f)  un  cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista
un rilevante avvicinamento alla famiglia;
   g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente.
  5. Il rapporto di apprendistato cessa di diritto  anche  prima  del
decorso del periodo previsto, qualora:
   a) l'azienda cessi l'attivita';
   b)  al  datore  di  lavoro  venga revocata l'autorizzazione di cui
all'articolo 4;
   c) l'apprendista sia stato escluso dalla  scuola  professionale  a
norma  dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Giunta
provinciale 22 dicembre 1994, n. 63;
   d) cio' sia determinato da norme di legge o di regolamento.
  6. Il divieto temporaneo di assunzione rispettivamente di accesso a
nuovo  rapporto  previsto  ai  commi  1 e 2 e' disposto dal direttore
della Ripartizione provinciale Artigianato sentita la commissione per
l'apprendistato.   Contro   il   provvedimento   del   direttore   di
ripartizione   e'  proponibile  il  ricorso  gerarchico  alla  Giunta
provinciale.