Art. 13. Risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato 1. Al datore di lavoro che licenzi un apprendista prima del termine del periodo di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma 3, non e' consentito assumere altri apprendisti per la durata di tre mesi. 2. Analogamente l'apprendista che risolva anticipatamente il rapporto di apprendistato senza che sussista uno dei motivi di cui al comma 4 non puo' iniziare, per la durata di tre mesi, un nuovo rapporto di apprendistato inerente alla stessa attivita' professionale. 3. Sussistono i motivi di cui al comma 1 qualora: a) l'apprendista commetta un furto, un'appropriazione indebita o altro grave fatto che sia incompatibile con la continuazione del rapporto di apprendistato; b) l'apprendista riveli ad altre persone un segreto professionale o aziendale; c) l'apprendista sia assente, ingiustificatamente, dal posto di lavoro per piu' di tre giorni consecutivi, oppure lo abbandoni ripetutamente senza autorizzazione; d) l'apprendista trascuri gravemente i suoi doveri; e) l'apprendista non frequenti, benche' richiamato, la scuola professionale; f) il datore di lavoro sia costretto, per motivi di economia aziendale, a ridimensionare notevolmente l'azienda; g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente. 4. Sussistono i motivi di cui al comma 2 qualora: a) l'apprendista non possa proseguire il rapporto di apprendistato senza danni per la propria salute; b) il datore di lavoro o l'addetto all'addestramento trascuri gravemente i suoi doveri ovvero si verifichi una situazione tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di apprendistato; c) la sede dell'azienda, rispettivamente il posto di lavoro o la residenza della famiglia, vengano trasferiti in altro luogo difficilmente raggiungibile dall'apprendista; d) si verifichino eventi tali da richiedere la presenza permanente dell'apprendista in famiglia; e) l'apprendista abbandoni l'attivita' oggetto dell'apprendistato; f) un cambiamento del luogo di lavoro comporti per l'apprendista un rilevante avvicinamento alla famiglia; g) il rapporto di apprendistato venga risolto consensualmente. 5. Il rapporto di apprendistato cessa di diritto anche prima del decorso del periodo previsto, qualora: a) l'azienda cessi l'attivita'; b) al datore di lavoro venga revocata l'autorizzazione di cui all'articolo 4; c) l'apprendista sia stato escluso dalla scuola professionale a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63; d) cio' sia determinato da norme di legge o di regolamento. 6. Il divieto temporaneo di assunzione rispettivamente di accesso a nuovo rapporto previsto ai commi 1 e 2 e' disposto dal direttore della Ripartizione provinciale Artigianato sentita la commissione per l'apprendistato. Contro il provvedimento del direttore di ripartizione e' proponibile il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.