Art. 14. Commissione per l'apprendistato 1. Presso la Ripartizione provinciale Artigianato e' istituita la commissione provinciale per l'apprendistato. Essa, oltre ad esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente legge, e' chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione a specifiche questioni riguardanti l'apprendistato. 2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dalla Giunta provinciale rispettando l'importanza dei diversi settori economici per l'addestramento professionale e dura in carica per quattro anni. Essa e' composta: a) dall'assessore provinciale competente in materia di apprendistato o da un funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente; b) da un rappresentante dei datori di lavoro; c) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti; d) dal direttore di una delle ripartizioni provinciali Formazione professionale o da un funzionario da questi delegato; e) dal direttore dell'ufficio Ispettorato del Lavoro; f) da un esperto in materia. 3. Su richiesta delle parti la commissione provinciale per l'apprendistato funge da istanza arbitrale nelle controversie tra datori di lavoro ed apprendisti vertenti su questioni inerenti all'addestramento in azienda o ad un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di apprendistato. 4. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta di voti. 5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. A prescindere dal diritto alla rappresentanza etnica, il gruppo linguistico ladino puo' essere incluso nella composizione della commissione. 6. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. 7. Funge da segretario un impiegato della Ripartizione provinciale Artigianato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.