Art. 14.
                   Commissione per l'apprendistato
 
  1. Presso la Ripartizione provinciale Artigianato e'  istituita  la
commissione   provinciale   per   l'apprendistato.   Essa,  oltre  ad
esercitare le funzioni specifiche attribuitele dalla presente  legge,
e' chiamata ad esprimere pareri, proposte e suggerimenti in relazione
a specifiche questioni riguardanti l'apprendistato.
  2.  La  commissione  di  cui  al  comma  1 e' nominata dalla Giunta
provinciale rispettando l'importanza dei  diversi  settori  economici
per  l'addestramento professionale e dura in carica per quattro anni.
Essa e' composta:
   a)   dall'assessore   provinciale   competente   in   materia   di
apprendistato  o da un funzionario da questi delegato, in qualita' di
presidente;
   b) da un rappresentante dei datori di lavoro;
   c) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti;
   d) dal direttore di una delle ripartizioni provinciali  Formazione
professionale o da un funzionario da questi delegato;
   e) dal direttore dell'ufficio Ispettorato del Lavoro;
   f) da un esperto in materia.
  3.   Su  richiesta  delle  parti  la  commissione  provinciale  per
l'apprendistato funge da istanza  arbitrale  nelle  controversie  tra
datori  di  lavoro  ed  apprendisti  vertenti  su  questioni inerenti
all'addestramento in azienda o ad un'eventuale risoluzione anticipata
del rapporto di apprendistato.
  4. Le decisioni  della  commissione  sono  adottate  a  maggioranza
assoluta di voti.
  5.   La   composizione   della   commissione  deve  adeguarsi  alla
consistenza dei gruppi  linguistici  esistenti  in  provincia,  quale
risulta   dall'ultimo   censimento   generale  della  popolazione.  A
prescindere  dal  diritto  alla  rappresentanza  etnica,  il   gruppo
linguistico  ladino  puo'  essere  incluso  nella  composizione della
commissione.
  6.  Ai  membri  della  commissione  sono  corrisposti,  in   quanto
spettino,  il  trattamento  economico  e  di  missione previsti dalla
vigente normativa provinciale.
  7. Funge da segretario un impiegato della Ripartizione  provinciale
Artigianato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.