Art. 17.
                    Diploma di fine apprendistato
 
  1. Al candidato che abbia superato l'esame di fine apprendistato la
commissione rilascia apposito attestato sottoscritto  dal  presidente
della  commissione  e  recante  i  voti  per ciascuna delle due parti
d'esame nonche' il giudizio complessivo.
  2.  Sulla  base  dell'esito  dell'esame   l'assessore   provinciale
competente  in  materia  di apprendistato rilascia il diploma di fine
apprendistato, rispettivamente il diploma di lavorante artigiano.