Art. 17. Diploma di fine apprendistato 1. Al candidato che abbia superato l'esame di fine apprendistato la commissione rilascia apposito attestato sottoscritto dal presidente della commissione e recante i voti per ciascuna delle due parti d'esame nonche' il giudizio complessivo. 2. Sulla base dell'esito dell'esame l'assessore provinciale competente in materia di apprendistato rilascia il diploma di fine apprendistato, rispettivamente il diploma di lavorante artigiano.