Art. 18. Studi e competizioni comparative 1. Al fine di promuovere l'istituto dell'apprendistato e di favorire il suo sviluppo qualitativo e quantitativo la Provincia puo': a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio; b) svolgere, direttamente o tramite istituti pubblici o privati, ricerche ed indagini; c) promuovere ogni azione informativa atta a suscitare l'interesse dei giovani per l'apprendistato. 2. L'amministrazione provinciale puo' organizzare competizioni comparative fra apprendisti oppure consentire, assumendone le relative spese, la partecipazione di apprendisti meritevoli ad analoghe iniziative aventi luogo in territorio nazionale o all'estero. 3. L'amministrazione provinciale e' inoltre autorizzata ad allestire esposizioni al fine di presentare al pubblico le opere eseguite dagli apprendisti e di assegnare premi per le opere di particolare valore e qualita'. 4. La Giunta provinciale puo' concedere dei contributi ad enti od associazioni che svolgano le iniziative e le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3.