Art. 18.
                  Studi e competizioni comparative
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  l'istituto  dell'apprendistato  e  di
favorire  il  suo  sviluppo  qualitativo  e quantitativo la Provincia
puo':
   a) organizzare convegni, seminari e viaggi di studio;
   b) svolgere, direttamente o tramite istituti pubblici  o  privati,
ricerche ed indagini;
   c) promuovere ogni azione informativa atta a suscitare l'interesse
dei giovani per l'apprendistato.
  2.  L'amministrazione  provinciale  puo'  organizzare  competizioni
comparative  fra  apprendisti  oppure  consentire,   assumendone   le
relative  spese,  la  partecipazione  di  apprendisti  meritevoli  ad
analoghe  iniziative  aventi  luogo   in   territorio   nazionale   o
all'estero.
  3.   L'amministrazione   provinciale   e'  inoltre  autorizzata  ad
allestire esposizioni al fine di  presentare  al  pubblico  le  opere
eseguite  dagli  apprendisti  e  di  assegnare  premi per le opere di
particolare valore e qualita'.
  4. La Giunta provinciale puo' concedere dei contributi ad  enti  od
associazioni  che  svolgano  le  iniziative  e le attivita' di cui ai
commi 1, 2 e 3.