Art. 2.
    Attivita' professionali oggetto di rapporto di apprendistato,
             quadro formativo e periodo di apprendistato
 
  1.  Sono  oggetto  di  un  rapporto  di  apprendistato le attivita'
professionali attinenti ai settori della produzione e dei servizi, le
quali richiedono, al fine del conseguimento della specifica qualifica
professionale, una formazione sia teorica che pratica.
  2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale su  conforme
deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione provinciale
per  l'apprendistato,  sono individuate le attivita' professionali di
cui al comma 1. Per le professioni attinenti al settore artigiano  e'
richiesto   inoltre   il   parere   della   commissione   provinciale
dell'artigianato.
  3. Con appositi accordi sindacali, stipulati  in  sede  provinciale
fra le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori  dipendenti, sono definiti, per ciascuna delle professioni
individuate ai sensi del comma 2, il quadro formativo e la durata del
periodo di apprendistato.
  4.  I  quadri  formativi contengono un'elencazione delle tecniche e
delle nozioni che l'azienda, durante il periodo di apprendistato,  e'
tenuta  ad  impartire  all'apprendista,  avuto riguardo alle sequenze
produttive dei singoli settori.  Nell'elaborare  i  quadri  le  parti
dell'accordo   possono  fare  ricorso  al  supporto  organizzativo  e
metodologico   delle   strutture   di    formazione    professionale.
Relativamente  al settore artigiano i quadri formativi si ispirano ai
contenuti   dei   corrispondenti   profili   professionali   previsti
dall'articolo 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.
  5.  Nella  determinazione della durata del periodo di apprendistato
le parti firmatarie degli accordi tengono  conto  della  complessita'
tecnica  di ciascuna professione e del grado di difficolta' legato al
suo apprendimento. In ogni caso vanno rispettati i limiti massimi  di
durata stabiliti dalla legislazione statale.
  6.  In  armonia con quanto previsto dall'articolo 21 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, gli accordi di cui al comma 3  possono  elevare
fino a ventinove anni l'eta' massima di assunzione.
  7. Ove le parti sociali rispetto ai quadri formativi non trovino un
accordo   entro   i   ventiquattro   mesi  successivi  alla  data  di
pubblicazione  del  regolamento  di  cui  al  comma  2,   e   qualora
un'eventuale   proposta   di  mediazione  dell'assessore  provinciale
competente in materia di apprendistato, formulata su comune richiesta
delle parti sociali,  non  venga  accettata  dalle  stesse  entro  un
ulteriore  periodo  di  dodici mesi, la Giunta provinciale determina,
surrogandosi alle parti, i quadri formativi.