Art. 2. Attivita' professionali oggetto di rapporto di apprendistato, quadro formativo e periodo di apprendistato 1. Sono oggetto di un rapporto di apprendistato le attivita' professionali attinenti ai settori della produzione e dei servizi, le quali richiedono, al fine del conseguimento della specifica qualifica professionale, una formazione sia teorica che pratica. 2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, sono individuate le attivita' professionali di cui al comma 1. Per le professioni attinenti al settore artigiano e' richiesto inoltre il parere della commissione provinciale dell'artigianato. 3. Con appositi accordi sindacali, stipulati in sede provinciale fra le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, sono definiti, per ciascuna delle professioni individuate ai sensi del comma 2, il quadro formativo e la durata del periodo di apprendistato. 4. I quadri formativi contengono un'elencazione delle tecniche e delle nozioni che l'azienda, durante il periodo di apprendistato, e' tenuta ad impartire all'apprendista, avuto riguardo alle sequenze produttive dei singoli settori. Nell'elaborare i quadri le parti dell'accordo possono fare ricorso al supporto organizzativo e metodologico delle strutture di formazione professionale. Relativamente al settore artigiano i quadri formativi si ispirano ai contenuti dei corrispondenti profili professionali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3. 5. Nella determinazione della durata del periodo di apprendistato le parti firmatarie degli accordi tengono conto della complessita' tecnica di ciascuna professione e del grado di difficolta' legato al suo apprendimento. In ogni caso vanno rispettati i limiti massimi di durata stabiliti dalla legislazione statale. 6. In armonia con quanto previsto dall'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli accordi di cui al comma 3 possono elevare fino a ventinove anni l'eta' massima di assunzione. 7. Ove le parti sociali rispetto ai quadri formativi non trovino un accordo entro i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 2, e qualora un'eventuale proposta di mediazione dell'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, formulata su comune richiesta delle parti sociali, non venga accettata dalle stesse entro un ulteriore periodo di dodici mesi, la Giunta provinciale determina, surrogandosi alle parti, i quadri formativi.