Art. 21.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati  nell'anno
finanziario  1997  gli  stanziamenti  gia'  iscritti  nel bilancio di
previsione per l'applicazione della  legge  provinciale  17  novembre
1981, n. 30, che viene abrogata con l'articolo 23.
  2.  Le  spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno
stabilite dalla legge finanziaria annuale.
  3. Fermo restando lo stanziamento sul capitolo 41015 dello stato di
previsione della spesa nel bilancio dell'esercizio finanziario  1997,
il limite di impegno autorizzato dall'articolo 1 - Tabella A, n. 53 -
della  legge  provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, e' elevato a lire 10
miliardi. La maggiore spesa trova copertura con  il  minor  onere  di
pari importo accertato sul capitolo, per impegni pregressi.