Art. 21. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno finanziario 1997 gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio di previsione per l'applicazione della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, che viene abrogata con l'articolo 23. 2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. 3. Fermo restando lo stanziamento sul capitolo 41015 dello stato di previsione della spesa nel bilancio dell'esercizio finanziario 1997, il limite di impegno autorizzato dall'articolo 1 - Tabella A, n. 53 - della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, e' elevato a lire 10 miliardi. La maggiore spesa trova copertura con il minor onere di pari importo accertato sul capitolo, per impegni pregressi.