Art. 5.
                    Addestramento extraaziendale
 
  1.  Ai  fine di integrare l'addestramento pratico in azienda, ed in
particolare di colmare eventuali carenze rispetto al quadro formativo
e di avvicinare gli apprendisti alle nuove tecnologie,  la  Provincia
puo',  sentite  le  associazioni  di  categoria, organizzare corsi di
addestramento extraaziendale.
  2.   I   corsi   di  addestramento  extraaziendale  possono  essere
organizzati anche da enti, associazioni  di  categoria  o  gruppi  di
mestiere,   singoli   o  consorziati,  che,  a  loro  volta,  possono
eventualmente fare riferimento al supporto progettuale, organizzativo
e didattico delle strutture di formazione professionale. La Provincia
sostiene l'iniziativa di terzi concorrendo alle spese effettive  fino
all'intera copertura delle stesse.
  3.  Per  l'attuazione  di  corsi di addestramento extraaziendale le
organizzazioni di cui al comma 2 possono utilizzare  anche  strutture
formative   della   Provincia  e  stipulare  a  tale  scopo  apposite
convenzioni.  Cio' vale anche per la realizzazione di qualsiasi altra
iniziativa  di  addestramento,   aggiornamento   e   specializzazione
professionale.
  4.  La  frequenza  dei  corsi e' facoltativa, salvo che il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sia subordinato al  vincolo
della  frequenza. Limitatamente al settore artigiano l'imposizione di
tale vincolo e' soggetta  al  parere  della  commissione  provinciale
dell'artigianato.
  5.  La  frequenza  dei corsi di addestramento extraaziendale non e'
sostitutiva dell'insegnamento impartito dalla  scuola  professionale,
ne'  comporta  l'interruzione  del  rapporto  di  lavoro.  Durante la
frequenza l'apprendista ha diritto alle stesse provvidenze  che  sono
previste per la frequenza della scuola professionale.