Art. 5. Addestramento extraaziendale 1. Ai fine di integrare l'addestramento pratico in azienda, ed in particolare di colmare eventuali carenze rispetto al quadro formativo e di avvicinare gli apprendisti alle nuove tecnologie, la Provincia puo', sentite le associazioni di categoria, organizzare corsi di addestramento extraaziendale. 2. I corsi di addestramento extraaziendale possono essere organizzati anche da enti, associazioni di categoria o gruppi di mestiere, singoli o consorziati, che, a loro volta, possono eventualmente fare riferimento al supporto progettuale, organizzativo e didattico delle strutture di formazione professionale. La Provincia sostiene l'iniziativa di terzi concorrendo alle spese effettive fino all'intera copertura delle stesse. 3. Per l'attuazione di corsi di addestramento extraaziendale le organizzazioni di cui al comma 2 possono utilizzare anche strutture formative della Provincia e stipulare a tale scopo apposite convenzioni. Cio' vale anche per la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa di addestramento, aggiornamento e specializzazione professionale. 4. La frequenza dei corsi e' facoltativa, salvo che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 sia subordinato al vincolo della frequenza. Limitatamente al settore artigiano l'imposizione di tale vincolo e' soggetta al parere della commissione provinciale dell'artigianato. 5. La frequenza dei corsi di addestramento extraaziendale non e' sostitutiva dell'insegnamento impartito dalla scuola professionale, ne' comporta l'interruzione del rapporto di lavoro. Durante la frequenza l'apprendista ha diritto alle stesse provvidenze che sono previste per la frequenza della scuola professionale.