Art. 6.
                Limiti nell'assunzione di apprendisti
                         e orario di lavoro
 
  1.  Alle  aziende  e' consentita l'assunzione di un apprendista per
ogni  persona  qualificata  o  specializzata.  L'assunzione  di   due
apprendisti invece e' consentita per ogni persona che sia iscritta al
ruolo  degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge
provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'articolo 10 della
legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, o  che  abbia  frequentato  e
concluso  con  profitto  un  corso  specifico per formatori aziendali
organizzato dalla Provincia o da essa riconosciuto..
  2. L'assessore provinciale competente in materia di  apprendistato,
sentita   la   commissione   provinciale  per  l'apprendistato,  puo'
autorizzare l'assunzione di apprendisti in numero eccedente i  limiti
di  cui al comma 1, qualora un'azienda offra sufficienti garanzie per
un proficuo addestramento.
  3. L'orario settimanale di lavoro degli  apprendisti  di  norma  e'
quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Una sua riduzione
in  misura  limitata  puo'  essere  concordata  tra  le parti purche'
l'apprendista, cio' nonostante, sia in grado di  acquisire,  entro  i
termini  massimi di durata previsti dagli accordi sindacali, tutte le
tecniche e nozioni previste dal quadro  formativo.  La  riduzione  va
indicata nel contratto di apprendistato.