Art. 6. Limiti nell'assunzione di apprendisti e orario di lavoro 1. Alle aziende e' consentita l'assunzione di un apprendista per ogni persona qualificata o specializzata. L'assunzione di due apprendisti invece e' consentita per ogni persona che sia iscritta al ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, o che abbia frequentato e concluso con profitto un corso specifico per formatori aziendali organizzato dalla Provincia o da essa riconosciuto.. 2. L'assessore provinciale competente in materia di apprendistato, sentita la commissione provinciale per l'apprendistato, puo' autorizzare l'assunzione di apprendisti in numero eccedente i limiti di cui al comma 1, qualora un'azienda offra sufficienti garanzie per un proficuo addestramento. 3. L'orario settimanale di lavoro degli apprendisti di norma e' quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Una sua riduzione in misura limitata puo' essere concordata tra le parti purche' l'apprendista, cio' nonostante, sia in grado di acquisire, entro i termini massimi di durata previsti dagli accordi sindacali, tutte le tecniche e nozioni previste dal quadro formativo. La riduzione va indicata nel contratto di apprendistato.