Art. 7.
                Scuola professionale per apprendisti
 
  1.  L'apprendista  deve  frequentare  la  scuola  professionale per
l'intera  durata  fissata  dai  rispettivi  piani  di   insegnamento.
L'obbligo  sorge  con l'inizio del rapporto di apprendistato. Qualora
il  rapporto  inizi  ad  anno  scolastico  inoltrato   in   modo   da
compromettere  il  profitto finale, la frequenza e' rinviata all'anno
successivo. La decisione in merito spetta al direttore  della  scuola
professionale.
  2.   Sono   ammessi   a   frequentare   temporaneamente  la  scuola
professionale i giovani che, pur non essendo soggetti di un  rapporto
di apprendistato, abbiano assolto l'obbligo scolastico. La successiva
regolare  frequenza e' soggetta alla condizione che il giovane, entro
tre  mesi  dall'inizio  dell'anno  scolastico,  abbia  instaurato  un
rapporto di apprendistato.
  3.  Ai giovani che durante l'anno scolastico risolvano o concludano
il rapporto di apprendistato e' consentito di continuare la frequenza
e di terminare l'anno in corso.
  4. I giovani occupati con contratto di formazione e lavoro  di  cui
all'articolo  3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19  dicembre
1984, n. 863, e modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo
1991,  n.  108, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge  1  giugno  1991,  n.  169,  sono  ammessi  a
frequentare  la scuola professionale per gli apprendisti qualora cio'
favorisca il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo.
  5. Sono altresi' ammesse a frequentare la scuola  professionale  le
persone  che  intendano  conseguire la qualifica professionale in una
delle attivita' di cui all'articolo  2,  alle  quali,  tuttavia,  sia
precluso,  per  aver  superato  l'eta' massima o per altre ragioni di
carattere giuridico, sia un rapporto di apprendistato ai sensi  della
presente  legge sia un rapporto di formazione e lavoro ai sensi della
legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  6. I frequentanti di cui ai commi 2,  3  e  4  hanno  diritto  alle
provvidenze previste a favore degli apprendisti.
  7.  Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate
ore lavorative a tutti gli effetti.
  8.  Il  consiglio  di  classe,  in  concomitanza  con  il  giudizio
scolastico  finale,  puo'  attribuire  ad  apprendisti distintisi per
eccezionale merito scolastico l'abilitazione all'accesso  alla  terza
classe  dei  corsi  triennali  di  addestramento  professionale. Tale
abilitazione viene annotata  sulla  pagella  dell'ultimo  anno  della
scuola professionale.