Art. 7. Scuola professionale per apprendisti 1. L'apprendista deve frequentare la scuola professionale per l'intera durata fissata dai rispettivi piani di insegnamento. L'obbligo sorge con l'inizio del rapporto di apprendistato. Qualora il rapporto inizi ad anno scolastico inoltrato in modo da compromettere il profitto finale, la frequenza e' rinviata all'anno successivo. La decisione in merito spetta al direttore della scuola professionale. 2. Sono ammessi a frequentare temporaneamente la scuola professionale i giovani che, pur non essendo soggetti di un rapporto di apprendistato, abbiano assolto l'obbligo scolastico. La successiva regolare frequenza e' soggetta alla condizione che il giovane, entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, abbia instaurato un rapporto di apprendistato. 3. Ai giovani che durante l'anno scolastico risolvano o concludano il rapporto di apprendistato e' consentito di continuare la frequenza e di terminare l'anno in corso. 4. I giovani occupati con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, sono ammessi a frequentare la scuola professionale per gli apprendisti qualora cio' favorisca il raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo. 5. Sono altresi' ammesse a frequentare la scuola professionale le persone che intendano conseguire la qualifica professionale in una delle attivita' di cui all'articolo 2, alle quali, tuttavia, sia precluso, per aver superato l'eta' massima o per altre ragioni di carattere giuridico, sia un rapporto di apprendistato ai sensi della presente legge sia un rapporto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863. 6. I frequentanti di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno diritto alle provvidenze previste a favore degli apprendisti. 7. Le ore di frequenza della scuola professionale sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti. 8. Il consiglio di classe, in concomitanza con il giudizio scolastico finale, puo' attribuire ad apprendisti distintisi per eccezionale merito scolastico l'abilitazione all'accesso alla terza classe dei corsi triennali di addestramento professionale. Tale abilitazione viene annotata sulla pagella dell'ultimo anno della scuola professionale.