Art. 8. Organizzazione della scuola professionale 1. L'insegnamento nella scuola professionale e' impartito: a) in corsi annuali, con almeno un giorno di frequenza alla settimana; b) in corsi a tempo pieno; c) in base ad altre appropriate modalita'. 2. Le ripartizioni provinciali Formazione professionale elaborano, in armonia con i quadri formativi e tenuto conto delle proposte formulate dalle organizzazioni di categoria, i piani di insegnamento didattici dei corsi. I piani di insegnamento sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale. 3. Per gli apprendisti che dimostrano uno scarso profitto scolastico le scuole professionali possono organizzare, al di fuori dell'orario lavorativo dell'azienda, corsi di recupero a frequenza facoltativa. 4. Gli apprendisti che possiedano specifiche conoscenze teorico-professionali o un elevato livello di cultura generale possono essere esonerati, interamente o parzialmente, dall'obbligo della frequenza scolastica. La decisione in merito e' adottata dal direttore della scuola professionale sulla base di criteri fissati d'intesa fra le ripartizioni Formazione professionale. 5. Le direzioni delle scuole professionali sentono le rispettive organizzazioni di categoria ogniqualvolta intendano operare investimenti di rilevante entita' nell'attrezzatura tecnica dei propri laboratori. 6. L'iscrizione degli apprendisti alla scuola professionale avviene d'ufficio a cura della Ripartizione provinciale Artigianato. La scuola professionale da' conferma dell'avvenuta iscrizione al datore di lavoro e all'apprendista e comunica con tempestivita' la data di inizio delle lezioni.