Art. 8.
              Organizzazione della scuola professionale
 
  1. L'insegnamento nella scuola professionale e' impartito:
   a)  in  corsi  annuali,  con  almeno  un  giorno di frequenza alla
settimana;
   b) in corsi a tempo pieno;
   c) in base ad altre appropriate modalita'.
  2. Le ripartizioni provinciali Formazione professionale  elaborano,
in  armonia  con  i  quadri  formativi  e tenuto conto delle proposte
formulate dalle organizzazioni di categoria, i piani di  insegnamento
didattici  dei  corsi.  I  piani  di  insegnamento sono approvati con
deliberazione della Giunta provinciale.
  3.   Per   gli  apprendisti  che  dimostrano  uno  scarso  profitto
scolastico le scuole professionali possono organizzare, al  di  fuori
dell'orario  lavorativo  dell'azienda,  corsi di recupero a frequenza
facoltativa.
  4.   Gli   apprendisti   che   possiedano   specifiche   conoscenze
teorico-professionali  o  un  elevato  livello  di  cultura  generale
possono essere esonerati, interamente  o  parzialmente,  dall'obbligo
della  frequenza scolastica.   La decisione in merito e' adottata dal
direttore della scuola professionale sulla base  di  criteri  fissati
d'intesa fra le ripartizioni Formazione professionale.
  5.  Le  direzioni  delle scuole professionali sentono le rispettive
organizzazioni   di   categoria   ogniqualvolta   intendano   operare
investimenti  di  rilevante  entita'  nell'attrezzatura  tecnica  dei
propri laboratori.
  6. L'iscrizione degli apprendisti alla scuola professionale avviene
d'ufficio a  cura  della  Ripartizione  provinciale  Artigianato.  La
scuola  professionale da' conferma dell'avvenuta iscrizione al datore
di lavoro e all'apprendista e comunica con tempestivita' la  data  di
inizio delle lezioni.