Art. 9. Aziende ad esercizio stagionale 1. Alle aziende ad esercizio stagionale e' consentito di occupare apprendisti qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attivita', un addestramento conforme al quadro formativo. In tal caso il contratto di apprendistato puo' essere stipulato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12, per la durata della stagione lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a dieci settimane. 2. Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma dell'articolo 2 si cumulano i singoli periodi di servizio prestati nella medesima professione. Sono cumulati altresi' i periodi di frequenza della scuola professionale ed i periodi di congedo ordinario. 3. Gli apprendisti assunti con contratto stagionale possono frequentare la scuola professionale anche nei periodi interstagionali. La retribuzione spettante per le ore scolastiche e' commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo gia' cessato.