Art. 9.
                   Aziende ad esercizio stagionale
 
  1.  Alle  aziende ad esercizio stagionale e' consentito di occupare
apprendisti qualora sia garantito, nonostante i limitati  periodi  di
attivita', un addestramento conforme al quadro formativo. In tal caso
il  contratto  di apprendistato puo' essere stipulato, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 12, per  la  durata  della  stagione
lavorativa e comunque per un periodo non inferiore a dieci settimane.
  2. Ai fini del computo del periodo di apprendistato fissato a norma
dell'articolo  2  si  cumulano i singoli periodi di servizio prestati
nella medesima professione.  Sono  cumulati  altresi'  i  periodi  di
frequenza   della  scuola  professionale  ed  i  periodi  di  congedo
ordinario.
  3.  Gli  apprendisti  assunti  con  contratto  stagionale   possono
frequentare    la    scuola    professionale    anche   nei   periodi
interstagionali. La retribuzione spettante per le ore scolastiche  e'
commisurata   in   proporzione   all'effettiva  durata  del  rapporto
lavorativo  e  compete  anche  qualora  la  frequenza  del  corso  si
protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale oppure nel caso
in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo gia' cessato.