Art. 3. Requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini 1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi igienico-sanitari, i rifugi alpini, come definiti dall'art. 8 della L.R. 11/1996, vengono suddivisi, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) a seconda che siano: a) raggiungibili con strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare; b) raggiungibili con mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie; c) raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche. 2. Le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari: a) 4 mc di aria per persona in locali tipo camera-dormitorio; b) altezza dei locali: 1) ristoro-cucina: m 2,20; 2) camere-dormitorio con soffitto piano: m 2,20; 3) camere-dormitorio con copertura inclinata: altezza media m 1,80; c) areazione-illuminazione: il rapporto superficie finestra/pavimento deve essere pari a 1/32; d) servizi igienici: 1) un WC con lavabo solo per il personale di cucina; 2) un WC ogni 15 posti letto; 3) un lavabo ogni 10 posti letto; 4) una doccia ogni 20 posti letto; 5) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; 6) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate, fino all'altezza di m 1,80; e) le cucine devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di cappa aspirante; f) le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi. 3. I requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture di cui al comma 1, lett. e), si differenziano da quelli di cui al comma 2 solo per quanto attiene alle cucine, che devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ed ai servizi igienici, che devono possedere i seguenti requisiti: a) un WC con lavabo solo per il personale di cucina; b) un WC ogni 20 posti letto; c) un lavabo ogni 20 posti letto; d) una doccia ogni 30 posti letto, derogabile ad una doccia ogni 40 posti letto, previo assenso dei medici di sanita' pubblica; e) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; f) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate fino all'altezza di m. 1,80. 4. Le cucine delle strutture di cui al comma 1, lett. e), devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di aerazione naturale tramite adeguata finestratura. Le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi. Nelle strutture dotate di corrente elettrica deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione forzata. 5. Le disposizioni igienico-sanitarie contenute nel presente articolo rappresentano requisiti minimi e non indici di capienza massima delle strutture interessate.