Art. 3.
        Requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini
 
  1.   Ai   fini    dell'individuazione    dei    requisiti    minimi
igienico-sanitari,  i  rifugi alpini, come definiti dall'art. 8 della
L.R. 11/1996,  vengono suddivisi, ai sensi dell'art. 23  del  decreto
del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994 (Approvazione della
regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la   costruzione   e
l'esercizio   delle   attivita'  ricettive  turistico-alberghiere)  a
seconda che siano:
   a) raggiungibili con  strada  rotabile,  non  aperta  al  pubblico
transito veicolare;
   b)  raggiungibili  con mezzi meccanici di risalita quali funivie e
seggiovie, ad esclusione delle sciovie;
   c) raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche.
  2.  Le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b), devono possedere
i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
   a) 4 mc di aria per persona in locali tipo camera-dormitorio;
   b) altezza dei locali:
    1) ristoro-cucina: m 2,20;
    2) camere-dormitorio con soffitto piano: m 2,20;
    3) camere-dormitorio con copertura  inclinata:  altezza  media  m
1,80;
   c)     areazione-illuminazione:     il     rapporto     superficie
finestra/pavimento deve essere pari a 1/32;
   d) servizi igienici:
    1) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;
    2) un WC ogni 15 posti letto;
    3) un lavabo ogni 10 posti letto;
    4) una doccia ogni 20 posti letto;
    5)  i  pavimenti  devono  essere  impermeabili,   preferibilmente
piastrellati,   se   possibile  muniti  di  scarico  con  sifone  per
permettere il lavaggio a getto d'acqua;
    6) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile  e
lavabile, preferibilmente piastrellate, fino all'altezza di m 1,80;
   e) le cucine devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e
di cappa aspirante;
   f)  le  finestre  devono essere munite di un sistema di protezione
contro insetti ed altri animali nocivi.
  3. I requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture di  cui  al
comma  1, lett. e), si differenziano da quelli di cui al comma 2 solo
per quanto attiene alle cucine, che devono possedere i  requisiti  di
cui  al  comma  4,  ed  ai  servizi  igienici, che devono possedere i
seguenti requisiti:
   a) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;
   b) un WC ogni 20 posti letto;
   c) un lavabo ogni 20 posti letto;
   d) una doccia ogni 30 posti letto, derogabile ad una  doccia  ogni
40 posti letto, previo assenso dei medici di sanita' pubblica;
   e)   i   pavimenti  devono  essere  impermeabili,  preferibilmente
piastrellati,  se  possibile  muniti  di  scarico  con   sifone   per
permettere il lavaggio a getto d'acqua;
   f)  le  pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e
lavabile, preferibilmente piastrellate fino all'altezza di m. 1,80.
  4. Le cucine delle strutture di cui al comma 1,  lett.  e),  devono
essere  dotate di pareti e pavimenti lavabili e di aerazione naturale
tramite adeguata finestratura. Le finestre devono essere munite di un
sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi.   Nelle
strutture  dotate  di  corrente  elettrica  deve essere installato un
idoneo sistema di aspirazione forzata.
  5.  Le  disposizioni  igienico-sanitarie  contenute  nel   presente
articolo  rappresentano  requisiti  minimi  e  non indici di capienza
massima delle strutture interessate.