Art. 5.
  Requisiti igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di
affittacamere e di case e appartamenti per vacanze
 
  1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere e  di  case  e
appartamenti  per vacanze, come definiti agli art. 14 e 17 della L.R.
11/1996,   devono   presentare    i    requisiti    strutturali    ed
igienico-sanitari  previsti  dalle disposizioni vigenti in materia di
civile abitazione, fermo restando quanto previsto dagli art.  2  e  3
della  legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione
delle vigenti disposizioni statali in materia  di  altezza  minima  e
requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).
  2.  Qualora  i  titolari  dei  locali  destinati  all'esercizio  di
affittacamere intendano avvalersi  della  facolta'  di  somministrare
alimenti   e   bevande,   i   locali   destinati  alla  preparazione,
somministrazione,  conservazione  e  deposito  degli  stessi   devono
rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 327/1980.
  3.  E' ammessa la possibilita' di aggiungere un letto in camera, in
deroga ai limiti di superficie previsti dagli art. 15 e 18 della L.R.
11/1996, nel caso in cui gli  ospiti  accompagnino  ragazzi  di  eta'
inferiore a quindici anni.
  4.  In  sede  di calcolo di superficie delle camere, la frazione di
superficie superiore a mq 0.50 e' arrotondata all'unita' superiore.