Art. 5. Requisiti igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze 1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, come definiti agli art. 14 e 17 della L.R. 11/1996, devono presentare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di civile abitazione, fermo restando quanto previsto dagli art. 2 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione). 2. Qualora i titolari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere intendano avvalersi della facolta' di somministrare alimenti e bevande, i locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione e deposito degli stessi devono rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 327/1980. 3. E' ammessa la possibilita' di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dagli art. 15 e 18 della L.R. 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di eta' inferiore a quindici anni. 4. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 e' arrotondata all'unita' superiore.