Art. 6.
                      Approvvigionamento idrico
 
  1. Nelle strutture individuate come rifugi alpini, l'acqua  fornita
per  il  consumo  umano deve possedere le caratteristiche qualitative
previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 (Attuazione della  direttiva  CEE  numero  80/778
concernente  la  qualita'  delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
  2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non  possa  essere
garantita  la  fornitura  di  acqua  avente, sin dalla captazione, le
caratteristiche indicate al comma 1,  i  gestori  dei  rifugi  alpini
devono  predisporre  un  idoneo  contenitore  di raccolta delle acque
preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle  stesse
mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalita' di disinfezione
devono  essere  preventivamente concordate con il competente servizio
dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta.
  3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite
dai  commi 1 e 2 e' consentito esclusivamente per i servizi igienici,
in conformita' alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980.