Art. 6. Approvvigionamento idrico 1. Nelle strutture individuate come rifugi alpini, l'acqua fornita per il consumo umano deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183). 2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i gestori dei rifugi alpini devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalita' di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta. 3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 e' consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformita' alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980.